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Sez. 2, Sentenza n. 361 del 17/01/1994 (Rv. 485002 - 01)

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Deposito di atti - Di documenti nuovi | Produzione nel giudizio di cassazione di documenti non prodotti nelle precedenti fasi - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1994-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485002-01

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Deposito di atti - Di documenti nuovi

Per il disposto dell'art. 372 cod. proc. civ. è inammissibile nel giudizio di Cassazione la produzione di documenti non prodotti nelle precedenti fasi del processo, costituenti nuovi elementi di prova diretti a corroborare le censure di errori in "iudicando" prospettate nel ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)