Sez. 2, Sentenza n. 361 del 17/01/1994 (Rv. 485002 - 01)
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Deposito di atti - Di documenti nuovi | Produzione nel giudizio di cassazione di documenti non prodotti nelle precedenti fasi - Inammissibilità.
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Deposito di atti - Di documenti nuovi
Per il disposto dell'art. 372 cod. proc. civ. è inammissibile nel giudizio di Cassazione la produzione di documenti non prodotti nelle precedenti fasi del processo, costituenti nuovi elementi di prova diretti a corroborare le censure di errori in "iudicando" prospettate nel ricorso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)