Sez. L, Sentenza n. 1722 del 10/06/1974 (Rv. 369895 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE (LAVORO).*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE (LAVORO).*
Si ha domanda nuova, come tale improponibile per la prima volta in grado di appello, quando si faccia valere dinanzi al giudice di secondo grado una diversa pretesa, che alteri i presupposti della domanda formulata in primo grado e modifichi interamente i termini della controversia, introducendo un piu ampio petitum ovvero una diversa causa petendi, fondata su situazioni di fatto e premesse giuridiche non prospettate in primo grado, che importino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio, di guisa che, con tali mutamenti, si introduca nel processo un nuovo tema di indagine che alteri l'oggetto sostanziale dell'Azione ed i termini della controversia, venendo cosi a mancare alle parti la garanzia del doppio grado di giurisdizione. (nella specie, e stato ritenuto, agli effetti su indicati, che diversi sono i presupposti e le modalita previsti dalla legge per la Determinazione della retribuzione (o della giusta retribuzione) correlate con prestazioni di lavoro subordinato rispetto ai presupposti e alle modalita stabiliti dalla legge medesima per la Determinazione del corrispettivo relativo a prestazioni di lavoro autonomo in genere e di quello intellettuale in specie). (V 840'73, mass n 363143; 309'73, mass n 362203).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 com. 2, Cod. Civ. art. 2225, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)