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Sez. 2, Sentenza n. 309 del 30/01/1973 (Rv. 362203 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - MUTAMENTO DELLA CAUSA PETENDI - NOVITA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1973-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362203-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - MUTAMENTO DELLA CAUSA PETENDI - NOVITA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*

Non ogni mutamento della causa petendi determina mutamento della domanda in appello poiche tale effetto si determina solo quando la diversa causa petendi, dedotta in appello, per essere fondata su presupposti di fatto e situazioni giuridiche non prospettate in prime cure, importi il mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio oppure, introducendo nel processo un nuovo tema di indagini e di decisione, alteri l'oggetto sostanziale dell'Azione ed i termini della controversia si da porre in essere, in definitiva, una pretesa diversa, per la intrinseca essenza, da quella fatta valere in precedenza. (Conf 1394/70, mass n 347169).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)