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Sez. 2, Sentenza n. 840 del 27/03/1973 (Rv. 363143 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - MODIFICAZIONE - DOMANDA NUOVA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1973-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363143-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - MODIFICAZIONE - DOMANDA NUOVA - CONDIZIONI.*

Si ha domanda nuova, come tale improponibile per la prima volta in grado di appello, quando si faccia valere dinanzi al giudice di secondo grado una diversa pretesa, che alteri i presupposti della domanda formulata in primo grado e modifichi interamente i termini della controversia, introducendo un piu ampio petitum ovvero una diversa causa petendi, fondata su situazioni di fatto e premesse giuridiche non prospettate in primo grado che importino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio; di guisa che, con tali mutamenti, si introduca nel processo un nuovo tema di indagine che alteri l'oggetto sostanziale dell'Azione ed i termini della controversia, venendo cosi a mancare alle parti la garanzia del doppio grado di giurisdizione. (V 3117/72, mass n 360898).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)