Sez. 4, Sentenza n. 49371 del 25/09/2018 Ud. (dep. 29/10/2018) Rv. 274039 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBREZZA - DA ALCOOL | Accertamento del tasso alcolemico - Prelievo ematico sul conducente presso una struttura sanitaria su richiesta della polizia giudiziaria - Avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore - Necessità – Sussistenza – Fattispecie.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBREZZA - DA ALCOOL
In tema di guida in stato di ebbrezza, sussiste l'obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., in relazione al prelievo ematico presso una struttura sanitaria finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico, qualora l'esecuzione di tale prelievo non avvenga nell'ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia autonomamente richiesta dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 186, comma 5, cod. strada. (Nella fattispecie, in cui l'indagato era stato ricoverato d'urgenza al pronto soccorso a seguito di incidente stradale, ed era stato sottoposto ai necessari accertamenti terapeutici, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione della corte d'appello che aveva considerato utilizzabile l'accertamento del tasso alcolemico compiuto in tale contesto, senza che fosse stato dato l'avviso, ritenendo che la separata richiesta da parte della polizia giudiziaria, nel frattempo recatasi presso il nosocomio, non rendesse il compiuto accertamento clinico mera esecuzione di tale richiesta).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 356, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 114, Cod. Strada Nuovo art. 186 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)