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Sez. F, Sentenza n. 34886 del 06/08/2015 Ud. (dep. 13/08/2015) Rv. 264728 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL | Accertamento - Alcoltest - Avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore - Necessità - Condizioni.
Stato
decisa il 2015-08-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264728-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL

L'effettuazione dell'"alcoltest" da parte dei sanitari di una struttura nella quale il soggetto sottoposto all'esame sia stato ricoverato subito dopo un incidente stradale presuppone, a pena di nullità di ordine generale a regime intermedio, il previo avviso allo stesso, quale persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., se trattasi di attività compiuta esclusivamente in conseguenza di richiesta della polizia giudiziaria, e non, invece, nell'ambito di un protocollo medico-terapeutico.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 186 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 160 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 356, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 114

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)