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Sez. 1, Sentenza n. 11021 del 09/05/2013 (Rv. 626620 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - ORDINE PUBBLICO ITALIANO: NON CONTRARIETÀ | Ordine pubblico processuale - Nozione - Rispetto del nucleo essenziale del diritto fondamentale alla difesa - Interpretazione della Convenzione di Bruxelles conforme alle sentenze della Corte di Giustizia - Modalità e contenuto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626620-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - ORDINE PUBBLICO ITALIANO: NON CONTRARIETÀ

In tema di riconoscimento di sentenze straniere, il concetto di ordine pubblico processuale è riferibile ai principi inviolabili posti a garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio, non anche alle modalità con cui tali diritti sono regolamentati o si esplicano nelle singole fattispecie, e ciò in ragione delle statuizioni della Corte di Giustizia le cui pronunce (non solo il dispositivo ma anche i motivi "portanti" della decisione) costituiscono l'interpretazione autentica del diritto dell'Unione europea e sono vincolanti per il giudice "a quo". Ne consegue che anche il diritto di difesa - tenuto conto degli orientamenti della Corte di Giustizia (sentenza 2 aprile 1999, causa C-394/2007) - non costituisce una prerogativa assoluta ma può soggiacere, entro certi limiti, a restrizioni. (Nella specie la S.C. ha confermato la validità della delibazione della Corte di appello di una decisione dell'High Court inglese che, pur se resa senza contraddittorio, era stata però preceduta da un procedimento nel corso del quale il ricorrente aveva avuto la possibilità di partecipare attivamente alle fasi antecedenti l'emissione del provvedimento e di vedere esaminate le proprie ragioni).

Riferimenti normativi: Convenzione di Bruxelles 27/09/1968 num. 12 art. 27 n. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)