Sez. 3, Sentenza n. 5885 del 09/05/2000 (Rv. 536314 - 01)
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE | Procedimento disciplinare dinanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie - Disposizione dell'art. 59 d.P.R. n. 221 del 1950 prevedente la possibilità di richiesta di audizione da parte dell'interessato - Portata - Contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. - Insussistenza - Fondamento - Valutabilità diretta della legittimità costituzionale della norma da parte del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE
In tema di giudizio disciplinare dinanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, l'art. 59 d.P.R. n. 221 del 1950, prevedente che il sanitario interessato può richiedere alla Commissione di essere udito personalmente, va letto in relazione con il successivo art. 62, disponente che all'interessato va dato avviso dell'adunanza della commissione, e va interpretato nel senso che, una volta intervenuta la richiesta, la Commissione deve disporre l'audizione, rientrando nei poteri discrezionali di tale organo sentire o meno l'interessato solo nell'ipotesi che questi non ne abbia fatto richiesta; in tali termini la suddetta norma (che, avendo natura regolamentare e non legislativa, non è sindacabile dinanzi alla Corte Costituzionale ma va sottoposta alla verifica del giudice ordinario o speciale anche sotto il profilo della legittimità costituzionale) non si pone in contrasto con l'art. 24 Cost., in quanto il diritto di difesa è assicurato dalla possibilità concessa all'incolpato di essere ascoltato personalmente, onde il mancato esercizio di tale facoltà corrisponde ad una scelta processuale dell'interessato costituente essa stessa modalità di difesa, né si pone in contrasto con l'art. 3 Cost. in relazione ad una presunta disparità con il procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio nazionale forense, giacché, fatti salvi i principi costituzionali in tema di procedimento, rientra nella discrezionalità del legislatore valutare l'opportunità di adottare o meno le medesime formalità e modalità attuative in relazione a ciascun procedimento.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 59, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 62, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/09/1946 num. 233 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)