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Sez. 3, Sentenza n. 15642 del 07/11/2002 (Rv. 558316 - 01)

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE | Procedimento disciplinare dinanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie - Mancanza della previsione di un termine finale - Lacuna normativa - Esclusione - Applicabilità del termine previsto dalla legge sul procedimento amministrativo - Esclusione - Specificità del procedimento.
Stato
decisa il 2002-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558316-01

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE

Il procedimento disciplinare nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie è autonomamente disciplinato dal d.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, che prevede, tra l'altro, la piena attuazione del principio del contraddittorio con la previsione che l'incolpato possa avvalersi dell'assistenza di un legale; ne consegue che la mancata previsione di un termine finale del procedimento è coessenziale al fatto che esso debba avere una durata sufficiente per consentire all'incolpato di sviluppare compiutamente la propria difesa, e non costituisce lacuna normativa, colmabile con l'applicazione dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n.241 (che fissa il termine entro cui deve essere concluso il procedimento amministrativo).

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 2, DPR 05/04/1950 num. 221

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)