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Sez. L, Sentenza n. 3038 del 06/05/1986 (Rv. 446044 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - ASSOLUZIONE DELL'IMPRENDITORE DALL'IMPUTAZIONE DEL REATO DI OMESSO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI PREVIA QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO COME AUTONOMO - QUALIFICAZIONE DELLO STESSO COME SUBORDINATO IN SEDE CIVILE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446044-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - ASSOLUZIONE DELL'IMPRENDITORE DALL'IMPUTAZIONE DEL REATO DI OMESSO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI PREVIA QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO COME AUTONOMO - QUALIFICAZIONE DELLO STESSO COME SUBORDINATO IN SEDE CIVILE - AMMISSIBILITÀ.*

Ove l'imprenditore sia stato assolto con sentenza penale passata in giudicato dal reato di omesso versamento dei contributi assicurativi per essere stato qualificato come rapporto di lavoro autonomo, e non già di lavoro subordinato, quello intercorso con un lavoratore, non di meno il giudice civile può procedere ad un'autonoma valutazione dei fatti accertati nel giudizio penale e pervenire al diverso convincimento che il rapporto di lavoro intercorso tra le parti sia da qualificare come di lavoro subordinato, atteso che l'autorità del giudicato penale nel giudizio civile riguarda esclusivamente la ricostruzione dei fatti materiali e non anche la loro valutazione giuridica. (V 2366/84, mass n 434402; (V 2607/80, mass n 406355).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)