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Sez. 3, Sentenza n. 2366 del 12/04/1984 (Rv. 434402 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE - GIUDIZIO CIVILE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI RIMASTI ESTRANEI AL GIUDIZIO PENALE - VALUTAZIONE DELLE DETTE PROVE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1984-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434402-01

PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE - GIUDIZIO CIVILE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI RIMASTI ESTRANEI AL GIUDIZIO PENALE - VALUTAZIONE DELLE DETTE PROVE - CRITERI.*

Poiché a seguito della dichiarazione di parziale incostituzionalità degli artt. 27 e 28 del codice di procedura penale contenuta nelle sentenze della Corte costituzionale n. 99 del 1973 e n. 55 del 1971 la vincolatività dei fatti materiali accertati dalla sentenza penale non opera nei giudizi civili e amministrativi nei confronti dei soggetti rimasti estranei al giudizio penale, il giudice civile è tenuto a sottoporre gli accertamenti del giudice penale ad autonomo e rigoroso vaglio critico con piena libertà di giudizio, per trarne conseguenze nei confronti di soggetti estranei a quel giudizio. (Conf 5292/80, mass n 409149; (Conf 86/80, mass n 403459; (Conf 783/78, mass n 390116).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)