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Sez. 3, Sentenza n. 2607 del 22/04/1980 (Rv. 406355 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - FATTO MATERIALE - ACCERTAMENTO - VINCOLATIVITA NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI RIMASTI ESTRANEI AL GIUDIZIO PENALE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - GIUDIZI CIVILI CON DETTI SOGGETTI - CARATTERE INDIZIARIO DELL'ACCERTAMENTO - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1980-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406355-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - FATTO MATERIALE - ACCERTAMENTO - VINCOLATIVITA NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI RIMASTI ESTRANEI AL GIUDIZIO PENALE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - GIUDIZI CIVILI CON DETTI SOGGETTI - CARATTERE INDIZIARIO DELL'ACCERTAMENTO - CONFIGURABILITA.*

La pronuncia d'illegittimita costituzionale dell'art 28 cod proc pen, nella parte in cui rendeva vincolante, nel giudizio civile o amministrativo, l'accertamento dei fatti materiali oggetto del giudizio penale anche nei confronti dei soggetti non posti in condizione di parteciparvi, non comporta l'assoluta irrilevanza probatoria, nei giudizi civili in cui siano parti tali soggetti, degli accertamenti predetti, ben potendo questi essere assunti a fondamento della decisione civile, sia pure con il limitato valore probatorio degli indizi. (V 853/79, mass n 397025; (V 55/71 Corte cost).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)