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Sez. 2, Sentenza n. 51294 del 17/11/2016 Ud. (dep. 01/12/2016) Rv. 268917 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - DANNEGGIAMENTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI | Richiamo alle cose indicate nel n. 7 dell'art. 625 cod. pen. - Applicabilità anche ai beni immobili - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-11-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268917-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - DANNEGGIAMENTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

In tema di danneggiamento, la circostanza aggravante di cui all'art. 635, n. 3, cod. pen., formulata mediante richiamo all'art. 625, n. 7, cod. pen., può avere per oggetto anche beni immobili, in quanto il legislatore, nel prevedere tale aggravante, ha avuto riguardo non alla natura mobiliare o immobiliare del bene, ma alla sua destinazione pubblica, meritevole di maggior tutela. (Fattispecie di danneggiamento di area demaniale mediante sbancamento di dune).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 625 com. 1 n. 7, Cod. Pen. art. 635 com. 2 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)