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Sez. 2, Sentenza n. 5485 del 10/02/1984 Ud. (dep. 12/06/1984) Rv. 164777 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - DANNEGGIAMENTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - COSE AVENTI PUBBLICA DESTINAZIONE - APPLICABILITÀ ANCHE AL DANNEGGIAMENTO DI IMMOBILI - FATTISPECIE: DANNEGGIAMENTO DI MARE TERRITORIALE.*
Stato
decisa il 1984-02-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/164777-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - DANNEGGIAMENTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - COSE AVENTI PUBBLICA DESTINAZIONE - APPLICABILITÀ ANCHE AL DANNEGGIAMENTO DI IMMOBILI - FATTISPECIE: DANNEGGIAMENTO DI MARE TERRITORIALE.*

Il danneggiamento aggravato, ai sensi dell'art. 635 n. 3 in relazione all'art. 625 n. 7 cod. pen., può avere per oggetto non solo cose mobili, come per la richiamata norma in tema di furto, ma anche cose immobili. Invero, nello stabilire tale aggravante per il danneggiamento, il legislatore ha avuto riguardo non alla natura mobiliare o immobiliare del bene, ma alla sua destinazione pubblica, meritevole di maggior tutela. (applicazione in tema di ritenuto danneggiamento di un tratto di mare territoriale mediante scarico di olii idrocarburi da una petroliera). (Conf mass n 149250; (Conf mass n 140292).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 625 com. 1 n. 7, Cod. Pen. art. 635 com. 2 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)