Sez. 2, Sentenza n. 8367 del 28/03/1985 Ud. (dep. 02/10/1985) Rv. 170517 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - DANNEGGIAMENTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - OGGETTO.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - DANNEGGIAMENTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - OGGETTO.*
Il danneggiamento aggravato, ai sensi dell'art. 635, secondo comma n. 3 cod. pen., può avere per oggetto sia le cose mobili che immobili, in quanto la previsione normativa fa riferimento alla qualità, destinazione e condizione delle stesse, comunque suscettibili di danneggiamento e non già alla loro natura mobiliare o immobiliare, rilevante ovviamente solo al fine della possibile sottrazione. (V mass n 165491).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 635 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)