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Sez. L, Sentenza n. 13709 del 13/10/2000 (Rv. 540993 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA | Impugnazione oltre il termine del contumace - Ammissibilità - Condizioni - Nullità della citazione o della sua notificazione - Idoneità quale prova della mancata conoscenza del processo - Valutazione delle circostanze del caso concreto - Necessità - Fattispecie relativa a particolare errore nell'indicazione della data dell'udienza di discussione di appello in materia di lavoro, nel relativo decreto di fissazione.
Stato
decisa il 2000-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540993-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA

In sede di giudizio sull'ammissibilità dell'impugnazione dopo il decorso del termine annuale decorrente dal deposito della sentenza, a norma dell'art. 327, secondo comma, cod. proc. civ., per stabilire se la nullità della citazione o della sua notificazione valga di per sè a dimostrare la mancata conoscenza del processo da parte del convenuto rimasto contumace, devono essere considerate le circostanze del caso concreto. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che, in un giudizio di appello secondo il rito del lavoro, doveva presumersi che l'appellato avesse ignorato, nell'anno dalla pubblicazione della sentenza, l'avvenuto svolgimento del processo, a causa di nullità della "vocatio in ius", dipendente da un errore del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, indicante per questa una data di due anni posteriore alla data reale, in cui l'udienza era stata effettivamente tenuta).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)