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Sez. L, Sentenza n. 14338 del 20/12/1999 (Rv. 532386 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE | Omessa stipulazione da parte del datore di lavoro di un contratto di assicurazione contro il rischio del dipendente di dover rispondere degli errori commessi - Violazione del dovere di diligenza ex art. 1227 cod. civ. - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532386-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE

Non è configurabile la violazione del dovere di impiegare l'ordinaria diligenza al fine di evitare il danno da parte del datore di lavoro che non provveda a stipulare un contratto di assicurazione idoneo ad eliminare o ridurre il rischio del dipendente di dovere rispondere patrimonialmente degli errori commessi. Infatti, il dovere di correttezza imposto al danneggiato dall'art. 1227 secondo comma cod. civ. si riferisce a comportamenti attraverso cui con certezza il danno possa essere evitato o ridotto, mentre la stessa disposizione non impone a carico del creditore attività gravose e comportanti rischi e spese (nella specie la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito, che aveva ritenuto sussistente il dovere di una società di trasporti di stipulare una polizza di assicurazione cosiddetta "kasko" che prevedesse la copertura dei danni ai veicoli della società per sinistri dovuti alla responsabilità dei conducenti dipendenti della stessa società).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)