diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4873 del 05/05/1995 (Rv. 492099 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE | Omessa stipulazione da parte del datore di lavoro di un contratto di assicurazione contro il rischio del dipendente di dover rispondere degli errori commessi - Violazione del dovere di diligenza ex art. 1227 cod. civ. - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492099-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE

Non è configurabile la violazione del dovere di impiegare la ordinaria diligenza al fine di evitare il danno da parte del datore di lavoro che non provveda a stipulare un contratto di assicurazione idoneo ad eliminare o ridurre il rischio del dipendente di dovere rispondere patrimonialmente degli errori commessi. Infatti il dovere di correttezza imposto al danneggiato dall'art. 1227, secondo comma, cod. civ., si riferisce a comportamenti attraverso cui con certezza il danno venga evitato o ridotto, mentre la stessa disposizione non impone attività gravose e comportanti rischi e spese. Inoltre le conseguenze previste dalla norma stessa si verificano a carico del creditore solo qualora sia provata, da parte del debitore, una sua condotta colposa ed il nesso causale tra questa e la produzione del danno. (Nella specie era in questione il dovere di un'associazione di imprenditori di garantire una copertura assicurativa per i danni causati dagli errori commessi dai dipendenti addetti al servizio di assistenza e consulenza, contabile e finanziaria, espletato a favore dei soci).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1904, Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)