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Sez. 3 - , Ordinanza n. 24201 del 04/10/2018 (Rv. 651132 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - SOSPENSIONE - DELL'ESECUZIONE | Sentenza di appello - Procedimento incidentale di sospensione dell’esecuzione - Richiesta, in sede di legittimità, di rimborso delle spese relative - Proposizione mediante memoria depositata in procedimento soggetto a rito camerale e non notificata alla controparte - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2018-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651132-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - SOSPENSIONE - DELL'ESECUZIONE

Nel giudizio di legittimità la richiesta di pronuncia sull'istanza di rimborso delle spese processuali affrontate dalla parte per resistere vittoriosamente all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di merito impugnata può essere esaminata alla condizione che venga notificata, con i relativi documenti da produrre, alla controparte, ovvero che il contraddittorio con la medesima sia stato, comunque, rispettato, con la conseguenza che detta istanza è inammissibile ove venga proposta in un procedimento soggetto a rito camerale mediante memoria ai sensi degli artt. 378 e 372, comma 2, c.p.c. non notificata alla controparte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 373 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 378, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)