Sez. 3, Sentenza n. 3873 del 26/02/2004 (Rv. 570579 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - IN GENERE | Immobili locati ad uso abitazione - Sfratto - Assistenza delle forza pubblica - Richiesta - Diniego - Motivazioni addotte dalla P.S. - Valutazione - Criteri ai fini della risarcibilità del danno subito dal privato per mancata o tardiva esecuzione dello sfratto.
ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - IN GENERE
In tema di esecuzione di sfratti a seguito di convalida di licenza per finita locazione, richiesta dall'ufficiale giudiziario l'assistenza della forza pubblica per l'esecuzione del titolo, e non concessa tale assistenza da parte dell'autorità competente, nel giudizio promosso dal privato per il risarcimento del danno derivatogli dalla mancata o tardiva esecuzione dello sfratto, non il privato è tenuto a dimostrare come il diniego fosse ingiustificato, quanto la P.A. convenuta è onerata della prova che l'autorità di P.S. richiesta dell'assistenza era nell'impossibilità di prestarla, senza che, all'uopo, possa ritenersi sufficiente addurre la reiterazione di esigenze alternative o di mancanza del personale necessario perché la P.A. possa ritenersi esente da responsabilità, dovendosi, per converso, in relazione alla molteplicità dei compiti demandati alle forze di polizia, tener conto, nella valutazione della effettività delle ragioni addotte a sostegno della contingente impossibilità rappresentata, del complessivo comportamento della pubblica autorità, considerando 1) l'eventuale indicazione di date alternative (diverse da quelle stabilite dall'ufficiale giudiziario); 2) il numero delle volte in cui l'assistenza sia stata infruttuosamente richiesta; 3) la genericità o puntualità dei singoli motivi di diniego.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2930, Cod. Proc. Civ. art. 475, Cod. Proc. Civ. art. 610, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Legge 21/02/1989 num. 61 art. 3, Legge 21/02/1989 num. 61 art. 4, Costituzione art. 102, Costituzione art. 97 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)