Sez. 6 - 3, Sentenza n. 21198 del 20/10/2015 (Rv. 637485 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - SOSPENSIONE - DELL'ESECUZIONE | Sentenza di appello - Spese del relativo procedimento - Liquidazione - Oneri a carico dell'istante - Produzione dei documenti del procedimento incidentale - Modalità - Mediante memoria non notificata - Condizioni - Presenza della controparte all'udienza e rispetto del contraddittorio - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - SOSPENSIONE - DELL'ESECUZIONE
La richiesta di pronuncia, in sede di legittimità, sull'istanza di rimborso delle spese processuali affrontate dalla parte per resistere vittoriosamente all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di merito impugnata, può essere esaminata alla condizione che l'istanza, e i relativi documenti da produrre, siano stati notificati alla controparte, ovvero che il contraddittorio con la medesima sia stato comunque rispettato in ragione della sua presenza all'udienza, così da permetterle di interloquire sul punto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 373 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 378
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)