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Sez. 1, Sentenza n. 4661 del 27/09/1995 Cc. (dep. 24/10/1995) Rv. 202614 - 01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Decisione - Termine | Decorrenza - Operata dalla ricezione degli atti trasmessi a suo tempo dal P.M. al G.I.P. e di quelli in connessione essenziale con essi - Validità del principio anche in caso di richiesta del Tribunale del riesame.
Stato
decisa il 1995-09-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202614-01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Decisione - Termine

Il termine di dieci giorni entro il quale il Tribunale della libertà è tenuto ad emettere la decisione sull'istanza di riesame, pena la perdita di efficacia dell'ordinanza che applica la misura coercitiva, decorre dalla ricezione di tutti gli atti presentati a suo tempo dal pubblico ministero al G.I.P. ai sensi dell'art. 291, comma primo, cod. proc. pen., e di quelli in connessione essenziale con essi, anche quando, per ovviare alla mancanza di alcuni atti, il tribunale ne faccia richiesta con provvedimento interlocutorio di rinvio in esito all'udienza fissata per la trattazione del riesame.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)