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Sez. 1, Sentenza n. 4818 del 30/09/1996 Cc. (dep. 23/10/1996) Rv. 205703 - 01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Decisione - Termine | Decorrenza - È quella della ricezione degli atti trasmessi a norma dell'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen. - Posticipazione alla data di ricezione di ulteriori atti chiesti dal tribunale - Possibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-09-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205703-01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Decisione - Termine

Alla stregua della nuova formulazione dei commi quinto e decimo dell'art. 309 cod. proc. pen., introdotta dall'art. 16 della legge 8 agosto 1995 n. 332, mentre deve tuttora escludersi che debbano essere trasmessi al tribunale del riesame atti a suo tempo non presentati dal pubblico ministero a sostegno della richiesta di misura cautelare, ex art. 391 cod. proc. pen., ovvero atti espletati successivamente, quando non contengano elementi sopravvenuti a favore dell'indagato, deve ritenersi non più consentito posticipare la decorrenza del termine perentorio di dieci giorni, entro il quale deve intervenire la decisione del tribunale, dalla data in cui pervengono gli atti trasmessi a norma del comma quinto a quella di acquisizione di eventuali ulteriori atti di cui il tribunale medesimo abbia ritenuto necessaria l'acquisizione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)