Sez. L, Sentenza n. 8481 del 25/09/1996 (Rv. 499751 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ | Lavoratrici apprendiste o socie di cooperative di lavoro - Assicurazione contro la disoccupazione - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze in ordine ai presupposti contributivi e lavorativi per il diritto all'indennità di maternità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ
Le lavoratrici apprendiste e quelle socie di una cooperativa di lavoro non sono soggette all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (ai sensi dell'art. 21 della legge 19 gennaio 1955 n. 25 e dell'art. 1 del d.P.R. 30 aprile 1970 n. 602, rispettivamente) e quindi nei loro confronti può risultare applicabile, quanto ai presupposti lavorativi e contributivi del diritto all'indennità di maternità, il quarto comma dell'art. 17 della legge n. 1204 del 1971, che a tal fine dà positivo rilievo alla condizione delle lavoratrici disoccupate e che non godano della relativa indennità, perché nell'ultimo biennio addette a lavorazioni non soggette all'obbligo di assicurazione contro la disoccupazione, alla condizione che al momento dell'inizio dell'astensione obbligatoria non siano decorsi più di 180 giorni dalla data di risoluzione del rapporto e nell'ultimo biennio risultino accreditati almeno 26 contributi settimanali.
Riferimenti normativi: Legge 19/01/1955 num. 25 art. 21 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 602 art. 1 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)