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Sez. L, Sentenza n. 4263 del 22/06/1988 (Rv. 459296 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - MATERNITÀ - MANCATO GODIMENTO DEL TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE DISCENDENTE DALLA QUALITÀ DI APPRENDISTA PROPRIA DELLA LAVORATRICE - DIRITTO ALLA INDENNITÀ GIORNALIERA DI MATERNITÀ - PERSISTENZA.*
Stato
decisa il 1988-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459296-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - MATERNITÀ - MANCATO GODIMENTO DEL TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE DISCENDENTE DALLA QUALITÀ DI APPRENDISTA PROPRIA DELLA LAVORATRICE - DIRITTO ALLA INDENNITÀ GIORNALIERA DI MATERNITÀ - PERSISTENZA.*

L'indennità giornaliera di maternità, ricorrendo le altre condizioni previste dal quarto comma dell'art. 17 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 (tutela delle lavoratrici madri), compete anche nell'ipotesi in cui il mancato godimento del trattamento di disoccupazione discenda dal fatto che si tratti di lavoratrice apprendista, in quanto tale non soggetta all'Assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, atteso che gli effetti della peculiarità del rapporto di apprendistato sono limitati alla esenzione da tale Assicurazione obbligatoria, senza pregiudizio del diritto all'indennità di maternità che costituisce attuazione di un'esigenza di tutela di rango costituzionale (art. 31, secondo comma, cost.), e tenuto altresì conto che le apprendiste sono incluse fra le lavoratrici menzionate dall'art. 1 della legge, al quale rinvia l'art. 13 della stessa legge, che è la norma introduttiva del titolo concernente il trattamento economico. (V 276/88 Corte cost.; (Conf 3754/87, mass n 452685).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 31, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 1 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 13, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)