Sez. 1, Sentenza n. 3583 del 25/03/1993 (Rv. 481556 - 01)
Sanzioni amministrative - Applicazione - Prescrizione | Art. 28 della legge 689 del 1881 - Infrazioni depenalizzate commesse prima della sua entrata in vigore - Applicabilità - Procedimento penale per le predette violazioni - Pendenza - Termine di prescrizione - Decorrenza - Momento iniziale.
Sanzioni amministrative - Applicazione - Prescrizione
L'art. 28 della legge n. 689 del 1981 - che prevede la prescrizione del diritto a riscuotere le sanzioni amministrative pecuniarie nel termine di cinque anni dalla violazione - si applica anche alle infrazioni commesse prima dell'entrata in vigore della predetta legge e depenalizzate per effetto della stessa (nell'ipotesi, violazione dell'art. 8 del codice della strada di cui al d.P.R. n. 393 del 1959). Tuttavia, in casi di pendenza di procedimento penale per le predette violazioni, il termine di prescrizione decorre dalla data in cui il giudice penale abbia disposto la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente, a norma dell'art. 41 della legge n. 689 del 1981, perché in applicazione del principio generale dell'art. 2935 cod. civ., solo da tale trasmissione l'amministrazione trae la possibilità di emettere, attraverso l'ingiunzione, un primo atto interruttivo del termine stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., DPR 15/06/1959 num. 393 art. 8, Cod. Strada art. 8, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 40, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)