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Sez. L, Sentenza n. 4462 del 13/05/1996 (Rv. 497579 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PRESCRIZIONE | Connessione obiettiva con un reato - Decorrenza dal giorno della commissione - Esclusione - Amnistia incidente sul reato connesso - Rilevanza - Fattispecie relativa a sanzioni in materia di previdenza obbligatoria.
Stato
decisa il 1996-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497579-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PRESCRIZIONE

Quando la competenza per l'irrogazione di una sanzione amministrativa è devoluta al giudice penale ai sensi dell'art. 24 della legge n. 689 del 1981, per la connessione tra illecito amministrativo e illecito penale, è precluso fin dall'epoca dell'accertamento ogni potere sanzionatorio dell'autorità amministrativa. Conseguentemente opera il principio secondo cui, se il diritto non può essere fatto valere, la prescrizione non decorre (art. 2935 cod. civ.). Viceversa, tale impedimento viene meno a seguito di amnistia operante sui reati connessi. (Nella specie la S.C., in applicazione del riportato principio, ha annullato la sentenza impugnata che, con riferimento a sanzioni irrogate dall'I.N.P.S. per omissioni contributive e per mancata corresponsione di assegni familiari e indennità di malattia e maternità, aveva computato la prescrizione a decorrere dalla commissione dei fatti, invece che dall'operatività dell'amnistia concessa con d.P.R. 12 aprile 1990 n. 75).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 24 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)