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Sez. L, Sentenza n. 1212 del 08/02/1997 (Rv. 502303 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - VIOLAZIONE DELLE NORME SUL COLLOCAMENTO | Reato contravvenzionale - Depenalizzazione - Sanzione amministrativa - Fatto commesso prima della depenalizzazione (ex legge n. 56 del 1987) - Applicabilità - Decorrenza della prescrizione.
Stato
decisa il 1997-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502303-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - VIOLAZIONE DELLE NORME SUL COLLOCAMENTO

La disciplina posta, in tema di sanzioni amministrative, dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 - che esprime principi di carattere generale non limitati alle violazioni contemplate nella legge stessa, ma applicabili, in difetto di apposita disciplina transitoria, a tutti i provvedimenti di depenalizzazione, anche successivi - comporta che, nell'ipotesi di fatti anteriormente costituenti reato e successivamente depenalizzati e trasformati in sanzioni amministrative, trova applicazione, senza soluzione di continuità, la sanzione amministrativa, anche se il fatto illecito sia stato commesso prima dell'entrata in vigore della legge di depenalizzazione, ma nel vigore della precedente disciplina attribuente al fatto rilevanza penale, senza che ciò implichi lesione del principio di legalità sancito dall'art. 1 della menzionata legge; ne consegue che alla violazione dell'obbligo del datore di lavoro di assumere i lavoratori per il tramite dell'ufficio di collocamento (costituente reato contravvenzionale ai sensi dell'art. 27 legge 29 aprile 1949 n. 264 e poi depenalizzata in virtù dell'art. 26 legge 28 febbraio 1987 n. 56) è applicabile, ove commessa prima dell'entrata in vigore di tale legge di depenalizzazione, la sanzione amministrativa da questa prevista, salvo che prima di tale data il reato non si sia estinto per prescrizione, dovendo invece, dopo la data medesima, farsi riferimento al termine prescrizionale per le sanzioni amministrative previsto dall'art. 28 della citata legge n. 689 del 1991.

Riferimenti normativi: Legge 29/04/1949 num. 264 art. 27 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 4, Legge 28/02/1987 num. 57 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)