Sez. L, Sentenza n. 12386 del 06/11/1999 (Rv. 530961 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE | Omessa preventiva comunicazione all'Inps dello svolgimento di attività lavorativa - Decadenza del lavoratore dal diritto al trattamento di integrazione salariale ai cassaintegrati - Equipollenza della comunicazione del datore di lavoro all'INPS - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE
Con riferimento alla disciplina posta dall'art. 8, comma 5, D.L. 21 marzo 1988 n. 86, convertito dalla legge 20 maggio 1988 n. 160, che prevede la decadenza del lavoratore dal diritto al trattamento di integrazione salariale ai cassaintegrati, qualora non abbia curato di dare preventiva comunicazione all'INPS dello svolgimento di attività lavorativa, il soggetto tenuto a provvedere a tale adempimento è il lavoratore personalmente, a carico del quale sono esclusivamente poste le conseguenze sanzionatorie previste per il caso di inosservanza (decadenza dal diritto al trattamento di integrazione salariale) sicché è da escludere che sia equipollente analoga comunicazione rivolta all'INPS dal datore di lavoro con finalità diverse da quelle sottese dalla legge all'imposizione dell'onere a specifico carico del lavoratore.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1988 num. 160 CORTE COST., Decreto Legge 21/03/1988 num. 8 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)