Sez. L, Sentenza n. 3949 del 20/03/2001 (Rv. 544914 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE | Omessa preventiva comunicazione all'INPS dello svolgimento di attività lavorativa - Decadenza del lavoratore dal diritto al trattamento di integrazione salariale ai cassintegrati - Compatibilità della nuova occupazione con il trattamento di integrazione salariale - Obbligo di comunicazione - Sussistenza - Equipollenza della comunicazione del datore di lavoro all'INPS per altri fini e della notizia pervenuta all'istituto "aliunde" - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE
L'obbligo dei lavoratori ammessi al trattamento di integrazione salariale di preventiva comunicazione all'INPS dello svolgimento di attività lavorativa (quando anche questa sia compatibile con il detto trattamento di integrazione salariale) - pena la decadenza dal relativo diritto all'interno di ciascun periodo di cassa integrazione nel quale si sia verificata l'omissione, ai sensi dell'art. 8, quinto comma, decreto legge 21 marzo 1988 n. 86, convertito con modificazioni in legge 20 maggio 1988 n. 160 - spetta direttamente ai lavoratori medesimi, dovendosi escludere l'equipollenza di analoga comunicazione rivolta all'INPS dal datore di lavoro con finalità diverse da quelle sottostanti all'obbligo di comunicazione imposto al lavoratore o della notizia comunque e genericamente pervenuta all'istituto di previdenza al di fuori di detta comunicazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 21/03/1988 num. 86 art. 8 CORTE COST., Legge 20/05/1988 num. 160 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)