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Sez. L, Sentenza n. 3690 del 14/03/2001 (Rv. 544746 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE | Omessa preventiva comunicazione all'INPS, da parte del lavoratore personalmente, dello svolgimento di attività lavorativa, ancorché compatibile con il trattamento di integrazione salariale - Decadenza del lavoratore dal diritto al trattamento di integrazione salariale ai cassaintegrati - Equipollenza della comunicazione del datore di lavoro all'INPS - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544746-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE

Il soggetto tenuto a dare all'INPS la preventiva comunicazione dello svolgimento di attività lavorativa - pena la decadenza del lavoratore dal diritto al trattamento di integrazione salariale all'interno di ciascun periodo di cassa integrazione nel quale si sia verificata l'omissione, ai sensi dell'art. 8, quinto comma, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, in legge 20 maggio 1988, n. 160 - è direttamente il lavoratore medesimo, talché deve escludersi l'equipollenza di analoga comunicazione rivolta all'INPS dal datore di lavoro con finalità diverse da quelle sottostanti all'obbligo di comunicazione imposto al lavoratore o della notizia comunque e genericamente pervenuta all'Istituto di previdenza al di fuori di detta comunicazione, la quale deve essere resa anche nell'ipotesi in cui l'occupazione sia compatibile con il trattamento di integrazione salariale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 21/03/1988 num. 86 art. 8 com. 5 CORTE COST., Legge 20/05/1988 num. 160 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)