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Sez. 3, Ordinanza n. 19331 del 11/06/2026 (Rv. 679159-01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Art. 38 c.p.c. (come modificato dal d.lgs. n. 164 del 2024) - Termine per il rilievo d’ufficio dell'incompetenza - Decreto ex art. 171-bis c.p.c. - Controdeduzioni delle parti al rilievo officioso o all'eccezione di incompetenza - Memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c. - Convenuto eccipiente - Limiti.
Stato
decisa il 2026-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679159-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

In tema di competenza, a seguito della modifica dell'art. 38 c.p.c. (intervenuta con il d.lgs. n. 164 del 2024 per i procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023), il giudice è tenuto a rilevare la propria incompetenza per materia, per valore e per territorio inderogabile, già con il decreto emanato a seguito delle verifiche preliminari di cui all'art. 171-bis c.p.c. e, mentre entrambe le parti hanno la possibilità di controdedurre, con le memorie integrative di cui all'art. 171-ter c.p.c., sia sul rilievo officioso che sull'eccezione di incompetenza, il convenuto non può in tale

sede, a pena di inammissibilità, ampliare l'ambito dell'eccezione già sollevata in comparsa di risposta.

Decreto Legisl. 31/10/2024 num. 164 art. 3 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 171 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 171 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)