diritto.io

Sez. 3, Ordinanza n. 22784 del 06/07/2026 (Rv. 679545-01)

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE | Art. 171-bis c.p.c. - Applicabilità al processo riassunto ex art. 50 c.p.c. - Sussistenza - Conseguenze - Termine per la proposizione del regolamento di competenza d'ufficio - Coincidenza con l'emissione del decreto - Sussistenza - Fattispecie. PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2026-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679545-01

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE

L'art. 171-bis c.p.c., che impone al giudice di verificare la regolare instaurazione del contraddittorio e provvedere sulle questioni processuali rilevabili d'ufficio prima dell'udienza di comparizione, è applicabile anche in caso di (nuova) prima udienza, a seguito di riassunzione del processo davanti al giudice dichiarato competente, ex art. 50 c.p.c., con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., il termine per sollevare il conflitto negativo di competenza di cui all'art. 45 c.p.c. coincide con la tempestiva emissione del decreto previsto dall'art. 171-bis c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del regolamento di competenza d'ufficio sollevato, dal giudice innanzi al quale il giudizio era stato riassunto, solo alla prima udienza di comparizione delle parti davanti a sé, senza previamente emettere alcun formale decreto ai sensi dell'art. 171-bis c.p.c. né rilevare la questione di competenza con il decreto di differimento dell'udienza fissata in citazione).

Cod. Proc. Civ. art. 38 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 171 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)