Sez. 1, Sentenza n. 1860 del 20/07/1967 (Rv. 328772 - 01)
CREDITO - CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE - IN GENERE - ESTRATTO DEI SALDACONTI DELL'ISTITUTO DI EMISSIONE O DEGLI ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO E DELLE BANCHE DI INTERESSE NAZIONALE - VALORE PROBATORIO - EFFICACIA IN OGNI GIUDIZIO DI COGNIZIONE.*
CREDITO - CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE - IN GENERE - ESTRATTO DEI SALDACONTI DELL'ISTITUTO DI EMISSIONE O DEGLI ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO E DELLE BANCHE DI INTERESSE NAZIONALE - VALORE PROBATORIO - EFFICACIA IN OGNI GIUDIZIO DI COGNIZIONE.*
Le norme per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia, contenute nelle leggi 7 marzo 1938, n. 141, e 7 aprile 1938, n. 636, attribuiscono particolare efficacia probatoria all'estratto dei saldaconti dell' istituto di emissione e degli istituti di credito di diritto pubblico nonche delle banche di interesse nazionale, purche sia certificato -conforme alle scritturazioni da uno dei dirigenti dell' istituto interessato-. Tale efficacia probatoria deve ritenersi attribuita ai predetti documenti non soltanto per la concessione del decreto ingiuntivo, come esplicitamente disposto dall'art. 102 di entrambe le predette leggi, ma anche, fino a prova contraria, nel giudizio di opposizione allo stesso e in ogni altro procedimento di cognizione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Legge 07/03/1938 num. 141 art. 102, Legge 07/04/1938 num. 636 art. 102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)