Sez. 1, Sentenza n. 8128 del 10/08/1990 (Rv. 468767 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ - PROVA SCRITTA PER I CREDITI DELLO STATO O DEGLI ENTI PUBBLICI - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - ESTRATTO DEI SALDACONTI DEGLI ISTITUTI BANCARI EX ART. 102 DEL R.D.L. N. 375 DEL 1936 - CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ ALLE SCRITTURAZIONI DA PARTE DI UN DIRIGENTE - IDONEITÀ AI FINI DELLE RICHIESTE DEL DECRETO INGIUNTIVO - MEZZO PROBATORIO IN SEDE DI OPPOSIZIONE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ - PROVA SCRITTA PER I CREDITI DELLO STATO O DEGLI ENTI PUBBLICI - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - ESTRATTO DEI SALDACONTI DEGLI ISTITUTI BANCARI EX ART. 102 DEL R.D.L. N. 375 DEL 1936 - CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ ALLE SCRITTURAZIONI DA PARTE DI UN DIRIGENTE - IDONEITÀ AI FINI DELLE RICHIESTE DEL DECRETO INGIUNTIVO - MEZZO PROBATORIO IN SEDE DI OPPOSIZIONE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
L'art. 102 della "legge bancaria" (R.d.l. 12 marzo 1936 n. 375, convertito in legge 7 marzo 1938 n. 141 e modificato dal R.d.l. 17 luglio 1937 n. 1400, convertito in legge 7 aprile 1938 n. 636), ove contempla che l'istituto di emissione, gli istituti di credito di diritto pubblico, le banche di interesse nazionale e le casse di risparmio possono chiedere il decreto d'ingiunzione anche in base all'estratto dei loro saldaconti, certificato conforme alle scritturazione di un dirigente, si esaurisce per il provvedimento monitorio, con esonero dalle formalità che sarebbero altrimenti necessarie per avvalersi a tal fine della contabilità d'impresa (certificazione di conformità da parte di notaio od altro pubblico ufficiale), ma non introduce eccezioni ai comuni criteri che presiedono alla prova civile in Sede cognitoria, né, in particolare, assegna all'estratto medesimo il valore di prova documentale in favore della banca, la quale, pertanto, nel giudizio d'opposizione contro l'ingiunzione, resta soggetta all'Onere di dimostrare gli elementi costitutivi del credito indicato nello "estratto dei saldaconti", in presenza di contestazioni del cliente (ancorché si tratti di contestazioni generiche, senza specifiche deduzioni idonee ad evidenziare l'erroneità od inattendibilità delle singole annotazioni). (Conf 575/82, mass n 418313; (Conf 5729/79, mass n 402343; (contra 6656/87, mass n 454879; (contra 1860/67, mass n 328772).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 634 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 635 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Regio Decr. Legge 12/03/1936 num. 375 art. 102, Regio Decr. Legge 17/07/1937 num. 1400, Legge 07/03/1938 num. 141 CORTE COST., Legge 07/04/1938 num. 636
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)