Sez. 3, Sentenza n. 6656 del 01/08/1987 (Rv. 454879 - 01)
CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - IN GENERE - ESTRATTO DI SALDACONTO - EFFICACIA PROBATORIA - ESTENSIONE.*
CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - IN GENERE - ESTRATTO DI SALDACONTO - EFFICACIA PROBATORIA - ESTENSIONE.*
Nei rapporti di conto corrente bancario l'estratto di saldaconto ha efficacia probatoria, anche nei confronti del fideiussore del correntista, fino a prova contraria, non soltanto per la concessione del decreto ingiuntivo (come esplicitamente disposto dagli artt. 102 delle leggi 7 marzo 1938 n. 141 e 7 aprile 1938 n. 636), ma anche nel giudizio di opposizione allo stesso, ed in ogni altro procedimento di cognizione. (Conf 1861/67, mass n 328777, sulla prima parte; (Conf 1860/67, mass n 328772, sulla seconda parte; (Conf 694/66, mass n 321389, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1832, Cod. Civ. art. 1857, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Legge 07/03/1938 num. 141 art. 102, Legge 07/04/1938 num. 636 art. 102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)