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Sez. L, Sentenza n. 6497 del 10/12/1984 (Rv. 438079 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - FUNZIONARI - DEFINIZIONE CONTRATTUALE CON RIFERIMENTO ALL'IMPORTANZA ED AUTONOMIA DELLE FUNZIONI SVOLTE E NON ALLE MANSIONI ESPRESSAMENTE CONTEMPLATE - ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA - POTERI DEL GIUDICE DEL MERITO.*
Stato
decisa il 1984-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438079-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - FUNZIONARI - DEFINIZIONE CONTRATTUALE CON RIFERIMENTO ALL'IMPORTANZA ED AUTONOMIA DELLE FUNZIONI SVOLTE E NON ALLE MANSIONI ESPRESSAMENTE CONTEMPLATE - ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA - POTERI DEL GIUDICE DEL MERITO.*

Ai fini dell'attribuzione della qualifica superiore, qualora la contrattazione collettiva (nella specie: art. 2 C.C.n. 29 ottobre 1975 per i funzionari delle imprese assicuratrici) definisca come funzionario fra gli altri il dipendente al quale tale qualifica viene attribuita per l'importanza e l'autonomia delle funzioni svolte, senza fare riferimento a mansioni espressamente contemplate, il giudice del merito - in difetto di tale formale investitura - non può sostituirsi all'imprenditore per individuare quali siano le funzioni che, per importanza ed autonomia, sono proprie del funzionario, in quanto in tal caso la qualifica di funzionario si traduce in una promozione di merito dell'impiegato prescelto dall'imprenditore nell'Esercizio di un potere discrezionale. (V 167/79, mass n 396237; (V 1601/77, mass n 385308; (V 473/72, mass n 356422).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Contr. Coll. 29/10/1975 num. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)