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Sez. 5, Sentenza n. 225 del 23/01/1996 Cc. (dep. 30/04/1996) Rv. 204830 - 01

Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Sentenze penali straniere - Riconoscimento - Presupposti | Mancata citazione a giudizio dell'imputato - Mancato riconoscimento del diritto all'assistenza del difensore - Riconoscimento della sentenza - Impossibilità - Sentenza di condanna resa nel procedimento "par defaut" regolato dal diritto belga - Impossibilità del riconoscimento - Ragioni - Fattispecie: riconoscimento di sentenza del tribunale di Liegi ai fini della recidiva - Diniego.
Stato
decisa il 1996-01-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204830-01

Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Sentenze penali straniere - Riconoscimento - Presupposti

L'art. 733 cod. proc. pen. fa divieto di riconoscere la sentenza penale straniera se l'imputato non è stato citato a comparire in giudizio ovvero non gli è stato riconosciuto il diritto di essere assistito da un difensore, ponendo l'esigenza del cumulo delle due condizioni enunciate. Conseguentemente, non può trovare riconoscimento la sentenza di condanna emanata nel procedimento "par defaut" disciplinato dalla legge belga, che si svolge senza contraddittorio e senza assistenza difensiva, nei confronti dell'imputato che, citato, non compare e che, condannato, non propone opposizione. (Fattispecie relativa al diniego di riconoscimento in Italia di sentenza del tribunale di Liegi, ai fini della recidiva).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 92 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 733, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 733

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)