Sez. 6, Sentenza n. 36778 del 01/07/2003 Cc. (dep. 25/09/2003) Rv. 226801 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - SENTENZE PENALI STRANIERE - RICONOSCIMENTO - PRESUPPOSTI | Riconoscimento del diritto all'assistenza del difensore - Interrogatorio del condannato con l'assistenza del difensore svolto nel corso del giudizio all'estero - Sufficienza - Mancata conoscenza della lingua del condannato da parte del difensore - Irrilevanza.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - SENTENZE PENALI STRANIERE - RICONOSCIMENTO - PRESUPPOSTI
In tema di riconoscimento della sentenza straniera, il disposto di cui alla lettera c) dell'art. 733 cod. proc. pen. - il quale prevede tra i presupposti che al condannato sia stato assicurato il diritto ad essere interrogato in una lingua per lui comprensibile ed il diritto ad essere assistito da un difensore - impone al giudice di verificare che il soggetto condannato sia stato consapevole dell'esistenza del procedimento a suo carico nello Stato estero e che sia stato assistito da un difensore. Quando risulta che l'autorità straniera ha svolto l'interrogatorio del soggetto con l'assistenza di un difensore, nessun rilievo ostativo può essere attribuito alla mancata conoscenza della lingua del condannato da parte del difensore presente al giudizio; infatti l'effettività della difesa tecnica non costituisce presupposto per il riconoscimento della sentenza, non essendo preclusa al soggetto la scelta di una più idonea difesa tecnica per la tutela dei propri diritti, in sede di giudizio dinnanzi alla competente autorità giudiziaria straniera.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 733 com. 1 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 733 com. 1 lett. C
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)