Sez. 3, Sentenza n. 13713 del 17/02/2005 Cc. (dep. 14/04/2005) Rv. 231609 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE | Avviso di deposito degli atti di indagine - Possibilità di prenderne visione ed estrarne copia - Necessità ai fini dell'esercizio del diritto di difesa - Memorie o richieste difensive - Termine di venti giorni previsto dall'art. 415 bis cod.proc.pen. - Natura ordinatoria - Conseguenze.
INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE
Il deposito degli atti delle indagini preliminari ex art. 415 bis cod.proc.pen. e la facoltà per il difensore di prenderne visione ed estrarne copia costituiscono il presupposto per esercitare efficacemente le attività difensive previste nel comma terzo della medesima disposizione, in particolare la facoltà di chiedere nuove indagini. Peraltro, poiché il termine di venti giorni previsto per tali attività difensive non è stabilito a pena di decadenza, qualora esse non siano state espletate per mancanza di una condizione essenziale, quale la facoltà di estrarre copia degli atti depositati, l'indagato ed il suo difensore hanno diritto ad esercitare le citate facoltà sino a che il P.M. non eserciti l'azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)