Sez. 5, Sentenza n. 14619 del 25/03/2008 Ud. (dep. 08/04/2008) Rv. 239492 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE | Richiesta del difensore di estrarre copia degli atti depositati, ex art. 415 bis, comma secondo, cod. proc. pen. - Rifiuto del P.M. in ragione della mancata richiesta ex art. 268, comma ottavo, cod. proc. pen. - Nullità della richiesta di rinvio a giudizio - Esclusione - Ragioni.
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE
Non è nulla la richiesta di rinvio a giudizio qualora il PM rifiuti la richiesta della difesa - inoltrata ex art. 415 bis, comma secondo, cod. proc. pen. - di ottenere copia dei supporti magnetofonici depositati poiché non proposta, ex art. 268, comma ottavo, cod. proc. pen., nell'ambito del subprocedimento conseguente all'esecuzione delle intercettazioni, in quanto la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, ai sensi dell'art. 416, comma primo, cod. proc. pen. è prevista solo nel caso che essa non sia preceduta dall'avviso di cui all'art. 415 bis e, ove la persona sottoposta alle indagini ne abbia fatto richiesta, dall'invito a presentarsi per rendere interrogatorio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)