Sez. L, Sentenza n. 9430 del 07/09/1995 (Rv. 493944 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RIUNIONE DI PROCEDIMENTI | Violazione dell'art. 151 disp. att. cod. proc. civ. - Nullità degli atti successivi deducibile in cassazione - Esclusione - Limiti - Lesione del diritto di difesa di una parte - Deduzione di specifico vizio - Necessità.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RIUNIONE DI PROCEDIMENTI
La violazione del disposto dell'art. 151 disp. att. cod. proc. civ. sulla riunione di procedimenti in materia di lavoro e di previdenza e assistenza connessi anche soltanto per identità di questioni non comporta, di per sè, la nullità degli atti processuali successivi e, di conseguenza, non è deducibile come motivo di ricorso per cassazione, salva la possibilità di far valere specifici vizi del procedimento o della motivazione nel caso in cui dalla disposta riunione delle cause sia stata di fatto condizionata l'attività processuale di una parte, con pregiudizio del suo diritto di difesa.
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 151 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)