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Sez. 1, Sentenza n. 7677 del 12/07/1993 (Rv. 483109 - 01)

Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Ammissibilità dell'azione | Relativo provvedimento del Tribunale in primo grado e della Corte di Appello in sede di reclamo - Forma - Sottoscrizione - Firma del relatore - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483109-01

Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Ammissibilità dell'azione

Il provvedimento, con cui il Tribunale di primo grado e la Corte di Appello, in sede di reclamo, decidono sull'ammissibilità dell'azione di paternità o di maternità, è emesso nella forma del decreto (motivato), tal ché deve essere sottoscritto dal solo presidente del collegio, senza che sia necessaria la firma del relatore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 135, Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)