Sez. 1, Sentenza n. 7677 del 12/07/1993 (Rv. 483109 - 01)
Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Ammissibilità dell'azione | Relativo provvedimento del Tribunale in primo grado e della Corte di Appello in sede di reclamo - Forma - Sottoscrizione - Firma del relatore - Necessità - Esclusione.
Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Ammissibilità dell'azione
Il provvedimento, con cui il Tribunale di primo grado e la Corte di Appello, in sede di reclamo, decidono sull'ammissibilità dell'azione di paternità o di maternità, è emesso nella forma del decreto (motivato), tal ché deve essere sottoscritto dal solo presidente del collegio, senza che sia necessaria la firma del relatore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 135, Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)