Sez. 1, Sentenza n. 2381 del 03/03/2000 (Rv. 534543 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - DECRETO | Decreto emesso dal Tribunale - Sottoscrizione del relatore - Necessità - Esclusione - Fattispecie in tema di provvedimento sulla richiesta di revisione della sentenza di divorzio in relazione all'assegno di mantenimento di figli minori posto a carico del ricorrente.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - DECRETO
Il provvedimento emesso dal tribunale nella forma del decreto, alla stregua di quanto previsto per i procedimenti in camera di consiglio, anche se di natura contenziosa (nella specie, rigetto del ricorso per la revisione della sentenza di divorzio relativamente all'obbligo di corresponsione di assegno per il mantenimento di figlio divenuto maggiorenne) legittimamente è sottoscritto dal solo Presidente, non essendo necessaria la firma del relatore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 135, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)