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Sez. 1, Sentenza n. 2969 del 10/02/2006 (Rv. 588804 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Procedimento - Pronuncia sul ricorso - Forma - Decreto - Sottoscrizione - Firma del relatore - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588804-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, il provvedimento con cui, a norma dell'art. 3, comma 6, della legge 24 marzo 2001, n. 89, la corte di appello pronuncia sul ricorso è emesso nella forma del decreto (immediatamente esecutivo ed impugnabile per cassazione) e pertanto, sebbene abbia forma collegiale e natura decisoria, esso deve essere sottoscritto, secondo quanto disposto dall'art. 135, comma quarto, cod. proc. civ., dal solo presidente del collegio, senza che sia necessaria la firma del relatore.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 com. 6 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 135 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)