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Sez. 3, Sentenza n. 726 del 08/11/1982 Ud. (dep. 27/01/1983) Rv. 157138 - 01

EDILIZIA - IN GENERE - LEGGI SUCCEDUTESI NEL TEMPO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - AUTORIZZAZIONE DEL SINDACO - NECESSITÀ - CONFIGURABILITÀ DI IPOTESI CRIMINOSE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-11-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/157138-01

EDILIZIA - IN GENERE - LEGGI SUCCEDUTESI NEL TEMPO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - AUTORIZZAZIONE DEL SINDACO - NECESSITÀ - CONFIGURABILITÀ DI IPOTESI CRIMINOSE - ESCLUSIONE.*

Il d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, convertito in legge 25 marzo 1982 n. 94, agli artt. 7 e 8 non ha modificato la fattispecie di cui all'art. 17 legge 28 gennaio 1977 n. 10. Ne consegue che gli interventi di restauro e di risanamento, soggetti al pari di quelli di manutenzione straordinaria a semplice autorizzazione del sindaco, prescritta da leggi autonome rispetto a quelle richiamate dall'art. 17 anzidetto, non costituiscono alcuna delle ipotesi di reato previste in detta norma. (V mass n 152540).*

Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 11 CORTE COST., Decreto Legge 23/01/1982 num. 9 CORTE COST., Legge 25/03/1982 num. 94 art. 7 CORTE COST., Legge 25/03/1982 num. 94 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)