Sez. 3, Sentenza n. 4158 del 04/02/1985 Ud. (dep. 06/05/1985) Rv. 168961 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE DI OPERE COSTITUENTI PERTINENZA O IMPIANTO TECNOLOGICO AL SERVIZIO DI EDIFICIO GIÀ ESISTENTE - CONCESSIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - AUTORIZZAZIONE - SUFFICIENZA - MANCANZA - INSUSSISTENZA DI REATO.*
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE DI OPERE COSTITUENTI PERTINENZA O IMPIANTO TECNOLOGICO AL SERVIZIO DI EDIFICIO GIÀ ESISTENTE - CONCESSIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - AUTORIZZAZIONE - SUFFICIENZA - MANCANZA - INSUSSISTENZA DI REATO.*
La costruzione di opere costituenti pertinenza ovvero impianto tecnologico al servizio di edifici già esistenti non è soggetta a concessione, bensì ad autorizzazione gratuita ai sensi dell'art. 7 lett. A) legge 25 marzo 1982, n. 94, la cui violazione non è penalmente sanzionata. (nella specie è stata ritenuta l'insussistenza di reato edilizio relativamente alla costruzione di un muro, lungo dieci metri ed alto due, per il contenimento di un terrapieno già usato per agevolare il carico e lo scarico di materiale degli automezzi che accedevano ad un laboratorio di manufatti in cemento). (Conf mass n 157138; (Conf mass n 165877).*
Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 CORTE COST., Decreto Legge 23/01/1982 num. 9 art. 7 com. 2 lett. A CORTE COST., Legge 25/03/1982 num. 94 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)