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Sez. 3, Sentenza n. 2107 del 13/10/1981 Ud. (dep. 01/03/1982) Rv. 152540 - 01

EDILIZIA - IN GENERE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - AUTORIZZAZIONE DEL SINDACO - NECESSITÀ - MANCANZA DI AUTORIZZAZIONE - INSUSSISTENZA DEL REATO.*
Stato
decisa il 1981-10-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/152540-01

EDILIZIA - IN GENERE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - AUTORIZZAZIONE DEL SINDACO - NECESSITÀ - MANCANZA DI AUTORIZZAZIONE - INSUSSISTENZA DEL REATO.*

L'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria, quali quelle che risultano effettuate all'interno di una vetusta costruzione abbisognevole di riadattamento, senza la previa autorizzazione del sindaco prevista dall'art. 48 della legge 5 agosto 1978 n. 457, non integra un fatto penalmente antigiuridico, giacché la norma suddetta è priva di sanzione penale, né questa, può essere mutata dall'art. 17 lett. A) della legge n. 10 del 1977, giacché sono ivi sanzionate le inosservanze ai precetti posti dalla stessa legge e, in quanto applicabili, da quella previgente nel testo originario o nelle modifiche da esso subite, mentre gli interventi di manutenzione straordinaria sono oggetto di una nuova disciplina del tutto autonoma da quella antecedente. (Conf mass n 147999; (Conf mass n 145528).*

Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 lett. A CORTE COST., Legge 05/08/1978 num. 457 art. 48

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)