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Sez. U, Sentenza n. 530 del 08/02/1977 (Rv. 384085 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PA - AZIONI COSTITUTIVE - AZIONI DI CONDANNA - DIVIETO - NATURA - CONTESTUALE PROPOSIZIONE DI UN'AZIONE DI ACCERTAMENTO E DI UN'AZIONE DI CONDANNA - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DELL'AGO - ESCLUSIONE - COGNIZIONE LIMITATA ALLA DOMANDA DI ACCERTAMENTO.*
Stato
decisa il 1977-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384085-01

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PA - AZIONI COSTITUTIVE - AZIONI DI CONDANNA - DIVIETO - NATURA - CONTESTUALE PROPOSIZIONE DI UN'AZIONE DI ACCERTAMENTO E DI UN'AZIONE DI CONDANNA - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DELL'AGO - ESCLUSIONE - COGNIZIONE LIMITATA ALLA DOMANDA DI ACCERTAMENTO.*

Il divieto di pronunciare sentenze costitutive o di condanna nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi e nei casi previsti dall'art 4 della legge 20 marzo 1865 n 2248 allegato e, configura una limitazione meramente interna ai poteri giurisdizionali del giudice ordinario. Pertanto, in presenza di una domanda che comporti, oltre ad una richiesta di accertamento devoluta alla cognizione del giudice ordinario (nella specie, accertamento del diritto di proprieta privata su un'area e della conseguente illegittimita dell'inclusione della stessa in elenco delle strade pubbliche), pure una richiesta incorrente in detta limitazione (nella specie, condanna dell'amministrazione a depennare l'area dall'elenco delle strade pubbliche), il divieto in questione comporta l'Obbligo del giudice medesimo di astenersi dall'emettere le pronunce esorbitanti dai suoi poteri, ma non anche il suo difetto di giurisdizione sulla domanda di accertamento. (V 504/70, mass n 345535).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)