Sez. U, Sentenza n. 504 del 03/03/1970 (Rv. 345535 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - NEI CONFRONTI DELLA PA - CONDANNA AD UN FACERE - INAMMISSIBILITA - DECLARATORIA DEGLI OBBLIGHI - GRAVANTI SULLA PA RIGUARDO A QUEL FACERE - AMMISSIBILITA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - NEI CONFRONTI DELLA PA - CONDANNA AD UN FACERE - INAMMISSIBILITA - DECLARATORIA DEGLI OBBLIGHI - GRAVANTI SULLA PA RIGUARDO A QUEL FACERE - AMMISSIBILITA.*
L'inibizione, ove sussista, a pronunciare la condanna della pubblica amministrazione ad un facere specifico rappresenta soltanto un limite interno alla giurisdizione dell'autorita giudiziaria ordinaria, alla quale non e per cio inibito di emanare una sentenza di semplice accertamento (declaratoria juris) degli obblighi gravanti sulla pubblica amministrazione riguardo a quel facere declaratoria juris che rappresenta la logica premessa, esplicita o implicita, del richiesto provvedimento di condanna, e che, quindi, deve intendersi sempre esplicitamente richiesta, quale un minus di fronte al maggior effetto che il privato si riprometteva dall'Azione giudiziaria. (V 1628-65).*
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)